Regolamento europeo sulla vendita dei ricambi - Emporio Auto Rovigo

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Regolamento europeo sulla vendita dei ricambi

Il nuovo Regolamento (CE) n. 1400/2002 del 31 luglio 2002 (noto come Regolamento Monti) è legge europea, valida cioè in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, che disciplina la distribuzione, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, nonché la fornitura di pezzi di ricambio.

•    CAMPO DI APPLICAZIONE – Il Regolamento Monti si applica a tutti gli autoveicoli, cioè a quei veicoli destinati a circolare su strada mossi dal proprio motore e muniti di tre o più ruote.
•    SCOPO – Il Regolamento intende assicurare al cliente finale (azienda di trasporto pubblico, azienda privata, cliente privato o altra entità) la possibilità di scelta tra alternative diverse e garantire che tutti gli operatori coinvolti nella riparazione e nella manutenzione siano in grado di offrire servizi di qualità, perseguendo l’obiettivo di una maggiore concorrenza
•    OPERATORI – I principali operatori interessati dalle disposizioni del Regolamento Monti sono:
o    Case costruttrici
o    Produttori indipendenti
o    Riparatori autorizzati dalle case costruttrici
o    Distributori di pezzi di ricambio autorizzati dalle case costruttrici
o    Riparatori indipendenti (cioè non autorizzati dalle case costruttrici)
o    Distributori di pezzi di ricambio indipendenti (cioè non autorizzati dalle case costruttrici)
•    TIPOLOGIE DI RICAMBI – Il Regolamento Monti definisce due tipologie di ricambi:
o    RICAMBI ORIGINALI – Ricambi prodotti (dalle case costruttrici o da altri) secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione della casa costruttrice)
o    RICAMBI EQUIVALENTI (o di qualità corrispondente) – Ricambi con la medesima qualità dei ricambi originali ma non prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione della casa costruttrice
•    RICAMBI EQUIVALENTI – Il Regolamento Monti conferisce al ricambio equivalente, purchè di qualità corrispondente al ricambio originale, la stessa dignità del ricambio originale. Il produttore del ricambio equivalente deve poter dichiarare in ogni momento che il proprio ricambio equivalente è di qualità corrispondente all’originale, per attestarne l’equivalenza (dichiarazione di qualità corrispondente). L’onere di dimostrare che il ricambio non soddisfi agli standard richiesti è lasciato ad altri (p.es.: alla casa costruttrice del ricambio originale), ma non al produttore del ricambio equivalente
•    RIPARAZIONI IN GARANZIA – Durante il periodo di garanzia la riparazione o la manutenzione dell’autoveicolo può essere eseguita anche da un riparatore indipendente senza che ciò comporti la perdita della validità della garanzia stessa. Solo se il riparatore indipendente non esegue il lavoro nel modo corretto, e solo in questo caso, viene a decadere la garanzia. Solo per le operazioni in garanzia e le riparazioni a titolo gratuito, la casa costruttrice può imporre al riparatore autorizzato l’uso di ricambi originali. In tutti gli altri casi il riparatore autorizzato ha il diritto di utilizzare anche ricambi equivalenti acquistati da qualsiasi distributore/produttore indipendente di propria scelta, se lo ritiene più convenientes
•    RIPARAZIONI FUORI GARANZIA – Fuori dal periodo di garanzia le operazioni di riparazione e manutenzione possono essere eseguite, senza alcun vincolo, anche da riparatori indipendenti. Fuori da tale periodo la casa costruttrice non può obbligare il riparatore autorizzato (mediante contratti di partnership o altri tipi di accordo) ad utilizzare esclusivamente ricambi originali. Né può obbligare il riparatore autorizzato a comunicare ai clienti se i pezzi di ricambio utilizzati sono originali o equivalenti (obbligo che creerebbe nei clienti l’impressione che i pezzi equivalenti siano di qualità inferiore ai pezzi originali)
•    VENDITA DEI RICAMBI ORIGINALI – La casa costruttrice non può limitare il diritto dei propri distributori e riparatori autorizzati di vendere pezzi di ricambio originali a qualsiasi tipo di cliente (e quindi anche a riparatori e distributori indipendenti)
•    ACCESSO A INFO TECNICHE – Perché la concorrenza sia possibile, tutti gli operatori indipendenti devono avere libero accesso alle stesse informazioni tecniche a disposizione dei riparatori autorizzati. Rientrano tra queste informazioni: le pubblicazioni tecniche della casa costruttrice (cataloghi, istruzioni di montaggio, fiches di aggiornamento, etc.) ma anche i sistemi di diagnostica, i corsi di formazione, l’assistenza tecnica resa telefonicamente o via Internet, le attrezzature e le apparecchiature di collaudo. Su richiesta di un riparatore indipendente, la casa costruttrice deve concedere queste informazioni senza mettere in atto alcuna discriminazione (sul prezzo, sui tempi di attesa, etc.) rispetto a quanto concesso a un riparatore autorizzato
•    RICORSO ALL’AUTORITÀ GARANTE – Cosa può fare un operatore indipendente se pensa di essere stato vittima di un comportamento restrittivo da parte delle case costruttrici? Può presentare un reclamo presso l’Autorità Garante competente.
•    SANZIONI – Ogni infrazione alle norme sancite dal Regolamento rappresenta una grave limitazione alla concorrenza sancita dal Trattato CE (Articolo 81) ed è pertanto perseguibile dalle Autorità Garanti competenti